Con ordinanza 22.08.2018 n. 20946, la Suprema Corte si è tornata a pronunciare in merito alla notifica via Pec. Nel caso sottoposto alla Corte una parte, difesa fiduciariamente da un avvocato della sua residenza, aveva eletto domicilio presso lo studio dell’avvocato del foro della causa. L’avvocato fiduciario, nel costituirsi in giudizio, aveva indicato il domicilio fisico del collega, rinviando al proprio indirizzo di posta elettronica le eventuali comunicazioni telematiche.
Il legale di controparte notificava via Pec al domiciliatario avversario il provvedimento emesso dal Tribunale, che veniva reclamato trascorsi i termini di legge dalla notifica. Il reclamante riteneva illegittimo il rigetto del reclamo in rito in quanto, non essendo stato notificato correttamente il provvedimento, mai era decorso il termine breve per reclamarlo. In particolare, sosteneva davanti alla Corte che, avendo eletto domicilio soltanto anagrafico presso il collega del foro della causa, egli rimaneva dominus della causa e aveva indicato il solo suo indirizzo di posta elettronica come atto a ricevere le comunicazioni di cancelleria, comprese le notifiche digitali degli atti processuali. Sosteneva conseguentemente che, avendo eletto solo domicilio anagrafico presso lo studio del collega, lì dovevano essere effettuate le notifiche analogiche tramite ufficiale giudiziario, mentre eventuali notifiche digitali potevano e dovevano essere effettuate esclusivamente al proprio...