Con l'ordinanza 23.02.2026, n. 4057 la Cassazione ha analizzato 2 questioni operative di estrema rilevanza ovvero:
- la validità della notifica telematica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione;
- la ripartizione dell'onere della prova nel contenzioso avente a oggetto benefici fiscali.
Sul primo profilo, la Corte ha ribadito che la notifica a mezzo Pec eseguita dal difensore è disciplinata dall'art. 3-bis L. 53/1994 e non può considerarsi perfezionata per il solo fatto che il destinatario abbia ricevuto un messaggio recante in allegato la copia della sentenza. Affinché la Pec produca gli effetti della notificazione processuale (e quindi faccia decorrere il termine breve di 60 giorni per proporre appello) è necessario che l'atto rispetti una serie di requisiti formali inderogabili, ovvero:
- l'oggetto del messaggio deve recare espressamente la dicitura “notificazione ai sensi della L. 53/1994”;
- deve essere redatta e allegata una relazione di notificazione su documento informatico separato, contenente l'indicazione delle parti, del difensore notificante, dell'indirizzo Pec del destinatario e dell'atto notificato.
La ratio di questo formalismo non è meramente burocratica: come puntualizza la Corte, la certezza dei termini processuali non può dipendere dall'apprezzamento soggettivo del destinatario o del giudice circa l'intenzione del mittente, ma deve essere ancorata a presupposti oggettivi fissati in via astratta dalla legge. Ne consegue che la Pec priva di questi elementi degrada a mera comunicazione informale, inidonea a fare scattare il termine breve, con la conseguenza che il termine per impugnare rimane quello ordinario, pari a 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il principio, di portata generale, è applicabile sia nel processo tributario sia in quello civile.
La pronuncia crea tuttavia un evidente disallineamento rispetto alle indicazioni operative che, a suo tempo, erano state fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quest'ultimo, infatti, aveva suggerito di indicare nell'oggetto la dicitura “notificazione ai sensi dell'art. 16-bis, c. 3 D.Lgs. 546/1992” senza richiedere la redazione di una separata relazione di notificazione (ritenendo sufficiente l'invio della Pec con la copia informatica della sentenza attestata conforme dal difensore ai sensi dell'art. 25-bis dello stesso decreto).
La divergenza tra i 2 quadri normativi di riferimento (ovvero la L. 53/1994, da un lato, e il D.Lgs. 546/1992, dall'altro) genera una pericolosa incertezza operativa che rende quanto mai opportuno un intervento chiarificatore delle autorità competenti, a tutela dei difensori che in buona fede si siano attenuti alle indicazioni ministeriali.
Sul secondo profilo, l'ordinanza conferma un orientamento ormai consolidato: la regola posta dall'art. 7, c. 5-bis D.Lgs. 546/1992 (che addossa all'Amministrazione l'onere di provare le violazioni contestate) non esclude il ricorso alle presunzioni semplici purché fondate su indizi gravi, precisi e concordanti. Soprattutto, la Corte ha ribadito che il principio generale in materia di benefici fiscali (secondo cui è il contribuente a dover dimostrare la sussistenza dei presupposti per fruirne) non viene scalfito da questa disposizione. Nel caso di specie, in sede di appello l'Agenzia delle Entrate aveva dimostrato, attraverso elementi presuntivi, l'inesistenza delle attività di ricerca e sviluppo, senza che la società contribuente avesse fornito idonea prova contraria dell'effettività dei costi portati in compensazione.
La condanna al pagamento delle ammende a favore della cassa per responsabilità aggravata (ex art. 96, c. 4 c.p.c.) evidenzia infine come la Corte abbia ritenuto il ricorso manifestamente infondato, segnale inequivocabile della solidità del ragionamento posto a base della decisione e chiaro monito contro i ricorsi meramente dilatori.
