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Diritto 18 Gennaio 2019

Notifica poste private, per la giurisprudenza è ancora inesistente


Con la sentenza 25.09.2018, n. 9615 la Sezione Seconda della Commissione Tributaria Provinciale di Catania ha ulteriormente confermato il consolidato principio secondo cui deve ritenersi inesistente la notifica degli atti tributari nel caso in cui detto adempimento sia stato posto in essere da un operatore postale privato. Nel caso in esame, venivano recapitate due distinte “intimazioni di pagamento” emesse da una società d’ambito a titolo di TIA per l’anno 2004 e 2005, nei confronti delle quali veniva eccepita l’inesistenza della notifica degli atti presupposti (gli avvisi di accertamento) in quanto dalla documentazione prodotta in atti si palesava che fossero stati precedentemente “recapitati” da un operatore postale privato. L’adita C.T.P. di Catania, nella sentenza in commento, ha sposato l’orientamento ormai pacifico e dominante (da ultimo Cassazione Civile, ordinanza 7.02.2018, n. 3010) secondo cui la notifica a mezzo posta degli atti tributari effettuata tramite un servizio postale privato è giuridicamente inesistente in quanto le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. n. 890/1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali sono affidati in via esclusiva - per esigenze di ordine pubblico - alle Poste Italiane S.p.A. ex art. 4, c. 1, lett. a) D.Lgs. n. 261/1999. Nel caso di specie, recita la sentenza. n. 9615/02/2018 “L’eccezione...

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