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Diritto
01 Marzo 2022
Notifica provata solo con l’avviso di ricevimento
Per la Cassazione se l'atto da notificare non è consegnato al destinatario la prova della notifica è data solo con la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica il deposito dell'atto presso l'ufficio postale.
In grado d’appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello proposto dal contribuente contro la sentenza di primo grado che aveva legittimato la cartella di pagamento relativa a tributi per l'anno 2009, sostenendo che l'appello, pur tempestivamente proposto, era infondato, in quanto ai fini della ritualità della notifica a mezzo posta, con deposito dell'avviso di compiuta giacenza in assenza del destinatario dell'atto prodromico, era stata ritenuta dal primo giudice correttamente applicata la giurisprudenza della Cassazione in base alla quale è necessaria e sufficiente ai fini della notifica la prova della spedizione della seconda raccomandata, non occorrendo la dimostrazione della sua avvenuta ricezione.
Il contribuente proponeva quindi ricorso per Cassazione, prospettando la violazione dell’art. 8 L. 890/1982, avendo la C.T.R. erroneamente considerato sufficiente, ai fini della ritualità della notifica a mezzo posta dell'avviso di irrogazione di sanzioni, la semplice spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, invece richiedendosi la prova della ricezione di detto avviso.
Nell’accogliere il ricorso, la Corte di Cassazione ha stabilito che, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10012/2021, nei casi di temporanea assenza del destinatario, nella notifica a mezzo posta devono essere rispettate le formalità prescritte dall’art. 8 L....