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Diritto 21 Ottobre 2020

Notifica si perfeziona dopo 8 giorni di irreperibilità

Se nel Comune non si riescono a reperire l'abitazione, ufficio o azienda del contribuente, è sufficiente affiggere l'avviso nell'albo pretorio perché decorra il termine per ricorrere.

La notifica degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall’art. 60, D.P.R. 600/1973, va eseguita secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c., quando sono conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si è potuto eseguire la consegna perché il destinatario non è stato rinvenuto; va effettuata invece secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisce il contribuente, perché risulta trasferito in luogo sconosciuto; a questa conclusione si arriva dopo che il messo ha effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Si tratta del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza 1.10.2020, n. 20949. La controversia riguarda un’intimazione di pagamento che ha fatto seguito a una cartella per il recupero del saldo Irap e Ires per l’anno 2006, divenuta definitiva perché il contribuente non ha proposto impugnazione nel termine di legge. Il destinatario della cartella ha eccepito la mancata notifica e tale assunto ha trovato terreno fertile sia nel primo sia nel secondo grado di giudizio, con la conseguenza che i giudici di merito hanno dichiarato la nullità dell’intimazione di pagamento per invalidità della notifica...

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