Nell'ambito dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento, la cancelleria procede direttamente a notificare al debitore il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, mediante trasmissione di tali atti in formato digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario risultante dal Registro delle Imprese o dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Solo nel caso in cui ciò risulti impossibile, o se la notifica ha avuto esito negativo, dell'operazione viene onerato il creditore istante che dovrà procedere a mezzo di ufficiale giudiziario.
Su un piano processuale più generale, l'art. 16, c. 4, D.L. 179/2012, ha stabilito che in tutti i procedimenti civili presso i tribunali e le corti d'appello, le comunicazioni e le notifiche a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi. Inoltre, l’art. 16 D.M. 21.02.2011, n. 44 stabilisce che le comunicazioni e le notificazioni telematiche su iniziativa del cancelliere si intendono perfezionate nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato; la trasmissione...