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Diritto
21 Luglio 2020
Notifica tributaria illegittima con il servizio “Seguimi”
L'indicazione di un indirizzo al quale recapitare la corrispondenza non può assurgere a elezione di domicilio ai sensi dell’art. 60, lett. d) D.P.R. 600/1973, in mancanza della prova che i plichi siano stati effettivamente consegnati al destinatario.
Un contribuente impugnava davanti alla competente Commissione tributaria provinciale una cartella di pagamento per sanzioni in materia di Iva, lamentando, tra gli altri motivi, che gli avvisi di accertamento, atti prodromici all'emissione della cartella, non gli erano stati notificati. La C.T.P. accoglieva il ricorso del contribuente ma in sede di appello, presentato dall’Agenzia delle Entrate soccombente, la Commissione tributaria regionale considerava gli avvisi di accertamento ritualmente notificati. Secondo il giudice dell’appello, il Fisco avrebbe consegnato alle Poste le raccomandate degli avvisi indirizzati al domicilio fiscale del contribuente come dai dati dell'Anagrafe tributaria. I plichi sarebbero stati restituiti dalle Poste con la scritta "Seguimi" e inoltrati al nuovo indirizzo di cui il contribuente aveva chiesto l'attivazione e la documentazione sarebbe stata consegnata a "persona delegata al ritiro".
Stante la pronuncia sfavorevole, il contribuente proponeva quindi ricorso per Cassazione, ritenendo che la sentenza avesse errato nel considerare correttamente eseguita la notifica degli avvisi di accertamento in un luogo diverso dal domicilio fiscale.
La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, rilevando che la notifica degli atti presupposti alla cartella esattoriale non fosse avvenuta nel domicilio fiscale del contribuente: dalla sentenza impugnata risultava, infatti, che gli avvisi di accertamento, dapprima...