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Diritto 27 Aprile 2021

Notifica valida con le regole del servizio postale ordinario

Per la Corte di Cassazione (ord. n. 2339/2021) è valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza necessità della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).

Un contribuente impugnava una cartella di pagamento rilevando che l'avviso di accertamento presupposto non era stato regolarmente notificato. La Commissione tributaria regionale, adita in sede di appello, rilevava che l'avviso di accertamento presupposto era stato regolarmente notificato al contribuente, secondo le comuni norme del servizio postale (art. 1, c. 161 L. 296/2006), per compiuta giacenza, mediante l'immissione nella cassetta postale della comunicazione di avvenuto deposito. Il giudizio giungeva quindi dinnanzi alla Corte di Cassazione avendo il contribuente denunciato che la sentenza avesse erroneamente ritenuto la regolarità della notifica per compiuta giacenza dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, nonostante non fosse stata effettuata la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel respingere il ricorso la Cassazione ha evidenziato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 890/1982 (Cass. n. 8293/2018, Cass. n. 12083/2016, Cass. n. 17598/2010). La Corte ha ricordato che, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta...

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