Una recente sentenza (Corte di Cassazione 3.05.2021, n. 11559) ha preso in esame un'interessante questione relativa alla notifica effettuata a cura della cancelleria in merito a un provvedimento di rigetto dell'opposizione allo stato passivo del fallimento. Il cancelliere, accortosi che la notifica effettuata non era stata consegnata, risultando piena la casella del destinatario, aveva avvertito “informalmente” il legale del problema con e-mail ordinaria, provvedendo alcuni giorni dopo a rinnovare la notifica, una volta avuto conferma della liberazione della casella. Il destinatario impugnava il provvedimento nel 30° giorno successivo alla rinnovata notifica anziché dall'avvenuto deposito in cancelleria del decreto, vedendosi così rigettare l'impugnazione per tardività della stessa.
Rileva la Corte che ai sensi dell'art. 99, u.c. L.F. come novellato dal D.Lgs. 5/2006 e D.Lgs. 169/2007 il decreto che decide sull'opposizione allo stato passivo viene comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi 30 giorni, possono proporre ricorso per Cassazione.
Ai sensi dell'art. 16, c. 6 “le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano...