Con l'ordinanza n. 19517/2019, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso presentato da un avvocato e, nell'accoglierlo, ha dichiarato la tardività dell'appello promosso da un suo cliente (ex cliente), con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Giudice di Pace. Il busillis era il seguente: è possibile notificare una sentenza emessa dal giudice di pace a mezzo PEC? In buona sostanza, occorreva stabilire se all'esito di tale notifica telematica, decorresse o meno il termine breve per proporre l'impugnazione.
Gli Ermellini hanno ritenuto che la notifica a mezzo PEC della sentenza emessa dal giudice di pace fosse da ritenere legittimamente eseguita, non essendo pertinente quanto rilevato dalla controricorrente in merito alla mancanza del potere del difensore di attestare la conformità della copia analogica della sentenza medesima (da cui è stato estratto il documento informatico per immagine) al suo originale, poiché, nel caso esaminato, l'attestazione era stata effettuata dal Cancelliere addetto all'Ufficio del Giudice competente. Inoltre, è stato rilevato che la notifica della sentenza di primo grado eseguita dal legale a mezzo PEC è conforme alle norme vigenti in materia di notifiche telematiche, in quanto estratta dall'originale analogico e attestata come conforme all'originale nella relazione di notifica.
L'art. 18 D.M. 44/2011, come modificato...