Nel caso in cui l'invio telematico non vada a buon fine anche a causa della pienezza della casella di posta del destinatario, è onere del notificante completare il procedimento mediante notifica al domicilio fisico eletto dal destinatario.
Il titolare dell’account di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi il corretto funzionamento della propria casella postale sicchè, nel caso di notifica telematica di atti rifiutati dal sistema con il messaggio di “casella piena”, la notifica deve ritenersi regolarmente avvenuta, essendo onere del titolare (un avvocato) procedere alla periodica verifica delle comunicazioni inviategli e attivarsi affinché i messaggi possano essere recapitati.
Qualora però l’avvocato abbia indicato un domicilio fisico, secondo una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. 20.12.2021, n. 40758), la notifica telematica al domicilio digitale sarà valida solo nell’ipotesi in cui venga ivi regolarmente consegnata, mentre qualora la notifica non vada a buon fine, per casella telematica piena del destinatario, sarà onere del notificante attivarsi per riprendere il procedimento presso il domicilio fisico eletto.
Non sussiste infatti nelle norme processuali un principio di esclusività del domicilio digitale, né tantomeno il domicilio legale digitale ha soppresso la facoltà processuale di eleggere un domicilio fisico.
Non pare ostativo a tale principio il disposto dell’art. 149-bis c.p.c. in tema di notifiche a mezzo posta elettronica eseguite dall’ufficiale giudiziario, prevedendo tale norma soltanto che la notifica deve intendersi perfezionata nel momento in cui il gestore renda...