Le notifiche effettuate tramite Ufficiale giudiziario possono essere compiute dopo le ore 7.00 e prima delle ore 21, ai sensi dell'art. 147 c.p.c. Il legislatore ha ritenuto di estendere detta disposizione anche alle notificazioni eseguite con modalità telematica, precisando, in base al disposto dell'art. 45-bis L. 11.08.2014, n. 114 (che ha introdotto l'art. 16-septies al D.L. 179/2012), che la notifica telematica eseguita dopo le ore 21 si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.
La ratio dell'articolo processualcivilistico è quella di tutelare la tranquillità e il riposo del privato destinatario di una notifica, la sua privata dimora e il suo interesse a non essere disturbato oltre l'orario che, secondo gli usi sociali, è destinato alla vita privata (Cass. civ. 3478/1979).
La Corte Costituzionale, con sentenza 9.04.2019, n. 75, ha dichiarato illegittimo l'art. 45-bis citato nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfezioni per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.
Ciò sulla scorta del principio di scissione dell'efficacia della notifica sancito dall'art. 3-bis, c. 3 L. 53/1994, ai sensi del quale la notifica via Pec per il notificante deve intendersi effettuata nel momento in cui viene...