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Accertamento, riscossione e contenzioso 31 Marzo 2026

Notifiche PEC, caselle inattive e il postino privato

La Cassazione chiude il sipario sulle eccezioni pretestuose.

Nelle casistiche quotidiane della difesa tributaria, la notifica della cartella di pagamento rappresenta da sempre l’eccezione prediletta. Un classico della pratica di studio è ormai noto a tutti: il cliente si presenta trafelato, sventolando un preavviso di fermo o di ipoteca, giurando solennemente di non aver mai ricevuto l'atto prodromico. Si scava un po' e la verità, inesorabile, emerge: la casella PEC della società (regolarmente iscritta in INI-PEC) era satura, scaduta o, molto più banalmente, abbandonata a sé stessa. L'ultimo, disperato tentativo di salvare il salvabile in queste situazioni si è spesso fondato su un appiglio squisitamente formalistico: contestare l'utilizzo di operatori postali privati (come Nexive) per il recapito della "raccomandata informativa", resa necessaria dal fallimento della notifica telematica. La tesi difensiva è seducente nella sua semplicità: "L'operatore privato non aveva la licenza ministeriale specifica per gli atti giudiziari, ergo la notifica è inesistente!".Un costrutto che ha persino fatto breccia in alcune Corti di merito, ma che la Suprema Corte, con la recentissima e tranciante ordinanza 17.03.2026 n. 6092, ha definitivamente smantellato. Il ragionamento degli Ermellini è rigoroso e non ammette repliche. Quando la PEC risulta non valida o inattiva, la procedura sostitutiva (ex artt. 26 D.P.R. 602/1973 e 60-ter D.P.R. 600/1973) impone all'Agente della Riscossione il deposito dell'atto nell'area riservata del sito...

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