Nelle casistiche quotidiane della difesa tributaria, la notifica della cartella di pagamento rappresenta da sempre l’eccezione prediletta. Un classico della pratica di studio è ormai noto a tutti: il cliente si presenta trafelato, sventolando un preavviso di fermo o di ipoteca, giurando solennemente di non aver mai ricevuto l'atto prodromico. Si scava un po' e la verità, inesorabile, emerge: la casella PEC della società (regolarmente iscritta in INI-PEC) era satura, scaduta o, molto più banalmente, abbandonata a sé stessa. L'ultimo, disperato tentativo di salvare il salvabile in queste situazioni si è spesso fondato su un appiglio squisitamente formalistico: contestare l'utilizzo di operatori postali privati (come Nexive) per il recapito della "raccomandata informativa", resa necessaria dal fallimento della notifica telematica. La tesi difensiva è seducente nella sua semplicità: "L'operatore privato non aveva la licenza ministeriale specifica per gli atti giudiziari, ergo la notifica è inesistente!".Un costrutto che ha persino fatto breccia in alcune Corti di merito, ma che la Suprema Corte, con la recentissima e tranciante ordinanza 17.03.2026 n. 6092, ha definitivamente smantellato. Il ragionamento degli Ermellini è rigoroso e non ammette repliche. Quando la PEC risulta non valida o inattiva, la procedura sostitutiva (ex artt. 26 D.P.R. 602/1973 e 60-ter D.P.R. 600/1973) impone all'Agente della Riscossione il deposito dell'atto nell'area riservata del sito...