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Diritto 13 Gennaio 2020

Notifiche prefallimentari a società cancellata

La regola prevista dall'art. 15 L.F. vale anche per i soggetti cancellati dal Registro delle Imprese, oppure si devono seguire le regole processuali ordinarie? La Suprema Corte risolve l'arcano.

Ai sensi dell'art. 15 L.F., il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio. Il tribunale, con decreto apposto in calce al ricorso, convoca il debitore e i creditori istanti per il fallimento. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, preliminarmente a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal Registro delle Imprese o dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Solo qualora, per qualsiasi ragione, la notifica di cui sopra non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'art. 107, c. 1 D.P.R. 15.12.1959, n. 1229, presso la sede risultante dal Registro delle Imprese; qualora nemmeno questa via risultasse possibile, il procedimento notificatorio deve considerarsi eseguito con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel Registro delle Imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. 19.12.2019, n. 34109) si è occupata di risolvere un caso di notifica a una...

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