Le novità che hanno modificato più volte, nel 2026, il regime Iva delle permute riguardano anche gli enti locali. Accolta con favore anche da questi la marcia indietro operata dalla legge di conversione del D.L. 38/2026.
Inversione di rotta quasi totale sulla modalità di determinazione della base imponibile Iva delle operazioni permutative di cui all’art. 11 D.P.R. 633/1972 disciplinata dal successivo art. 13, c. 2, lett. d). Si tratta di norma che assume interesse per gli enti locali relativamente a operazioni immobiliari rilevanti Iva, ove le permute con soggetti privati, anche a seguito dei processi di valorizzazione di fabbricati già appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile, sono divenute particolarmente diffuse negli anni recenti. In tale contrattualistica vanno catalogate anche le prestazioni di sponsorizzazione comunale in contropartita di interventi manutentivi e simili su immobili pubblici (ad esempio le rotatorie stradali) da parte di imprese. Si tratta di operazioni molto complesse da gestire contabilmente e fiscalmente, basti pensare che a esse non si applica lo split payment, come affermato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/2017.Evidenti erano le insormontabili difficoltà tecniche di applicazione della norma così com’era stata modificata dall’art. 1, cc. 138 e 139 L. 199/2025. Si ricorda che, per effetto della modifica, la base imponibile Iva delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, si sarebbe dovuta calcolare sulla base del valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato...