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Lavoro
12 Ottobre 2020
Novità in materia di contratto a tempo determinato
La nota INL 16.09.2020, n. 713, dedicata alle modifiche introdotte dal Decreto Agosto: computo della durata massima, rinnovi precedenti e altri aspetti operativi.
L’epidemia ha reso necessari ulteriori interventi di modifica anche in materia di contratti a termine, proprio nell’ottica di far fronte al riavvio delle attività e con la finalità di mantenere quanto più possibile i livelli occupazionali precedenti al lockdown. In questa logica si inseriscono alcune previsioni contenute nelle varie normative d'emergenza, tra le quali spiccano quelle dell’art. 93 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) che, nella sua prima versione, aveva previsto che - in deroga all’art. 21 del D.Lgs. 81/2015 - i contratti di lavoro a tempo determinato di coloro che erano in forza alla data del 23.02.2020, potessero essere prorogati o rinnovati anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, c. 1, fino al 30.08.2020: l’Ispettorato del Lavoro ha subito chiarito che la data del 30.08 fosse da considerare come momento di cessazione di tali proroghe o rinnovi (INL, nota n. 160/2020).
Oltre a questo, la legge di conversione del Decreto Rilancio (L. 77/2020) aveva introdotto, sempre all’interno dell’art. 93, il comma 1-bis, che conteneva un meccanismo di proroga automatica dei contratti a termine in essere (anche in regime di somministrazione) per un periodo equivalente al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza COVID-19.
Il 15.08.2020 sono però entrate in vigore le disposizioni del D.L....