Norme di interesse di Comuni e Città Metropolitane contenute nel D.L. 9.08.2022, n. 115 convertito nella L. 142/2022 “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (decreto Aiuti-bis).
Il decreto Aiuti-bis ha previsto molte misure in favore degli enti locali e tra queste spicca quella relativa alla mancata approvazione del bilancio di previsione oltre il primo esercizio di riferimento.
La nuova disposizione normativa contenuta nella L. 21.09.2022, n. 142, così come enucleato all’art. 151 del Tuel e declinato nell’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011, è venuta incontro alle amministrazioni locali che, con difficoltà negli ultimi anni, hanno fatto registrare evidenti ritardi nell’approvazione del bilancio di previsione, consentendo loro di non tenere più conto dei dati previsionali oltre l’arco temporale del primo esercizio e di approvare solo il consuntivo considerato che la gestione annuale si è ormai conclusa.
Di fatto, decorso il primo esercizio di riferimento, il bilancio di previsione ha perso la sua funzione previsionale lasciando il posto al rendiconto di gestione che ha la funzione di rappresentare i dati effettivi della gestione amministrativa e finanziaria dell’ente locale.
Nello specifico l’art. 16, c. 9-bis, che modifica l’art. 151 del Tuel (D.Lgs. 267/2000), ha introdotto due nuovi commi in materia di termini di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto degli enti locali.
In particolare, l’art. 151, c. 8-bis del Tuel, così come modificato dal legislatore, ha disposto che, in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro...