Con la circolare 16.11.2018, n. 109 l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti sulle novità introdotte dalla L. 22.05.2017, n. 81, per il diritto all'indennità di maternità o paternità e al congedo parentale in favore di lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
Nell'ottica di garantire un'adeguata tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e di favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato, la L. 81/2017 ha introdotto modifiche al Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 151/2001; vediamo le principali, richiamate nella nota dell'INPS.
I lavoratori parasubordinati e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, possono fruire della tutela della maternità obbligatoria senza alcun obbligo di astensione dall'attività lavorativa, anche in caso di adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali. L'obbligo di astensione effettiva permane soltanto in caso di interdizione durante la gravidanza. Requisito di base è il possesso di almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile, ed è prevista l'automaticità delle prestazioni. Viene abrogato l'obbligo di produrre le dichiarazioni di astensione dall'attività lavorativa, in quanto il lavoratore può liberamente percepire...