L'Inps, con la circolare n. 100/2019, ha illustrato alcune novità in tema di pensione e reddito di cittadinanza sulla base della L. 26/21019, integrando le istruzioni fornite con la circolare n. 43/2019. Di seguito si evidenziano le principali novità.
L’impossibilità a richiedere il beneficio, se il richiedente è sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, ovvero sia stato condannato, in via definitiva, nei 10 anni precedenti la richiesta, per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del Codice Penale, nonché la neutralizzazione, ai fini della individuazione della scala di equivalenza (s.e.), di membri del nucleo che si trovino nelle predette condizioni di sottoposti a una misura cautelare ovvero condannati. Per i nuclei familiari con minorenni, il calcolo dell’ISEE deve avvenire ai sensi dell'art. 7 Dpcm 5.12.2013, n. 159, c.d. ISEE minori.
Il requisito del patrimonio immobiliare va verificato su quello esistente non solo in Italia, ma anche all’estero e, in relazione al patrimonio mobiliare, va considerato l’incremento dei relativi massimali per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo.
Per quanto concerne la pensione di cittadinanza, potrà essere erogata anche attraverso gli strumenti ordinariamente in uso per il...