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Società
29 Maggio 2020
Nozione di controllo societario da valutare (in leasing)
La pubblicazione dello Studio del Notariato n. 63/2020/I evidenzia alcuni aspetti legati alla nozione contenuta in particolare nell'art. 2359, c. 3 C.C. L'aspetto dell'interesse alla decisione e l'elemento temporale.
In tema di controllo societario, il Consiglio nazionale del Notariato ha evidenziato la necessità di una sorta di revisione (alla luce di quanto previsto dal Codice Civile) dei criteri di valutazione della ricorrenza dei suoi presupposti, con particolare riferimento a casi caratterizzati dalla presenza in assemblea ordinaria di situazioni di esercizio del diritto di voto in virtù dell'esistenza di contratti di costituzione di usufrutto e pegno di partecipazioni sociali.
Secondo il Notariato sarebbe lo stesso art. 2359 C.C. a evidenziare il ruolo fondamentale rivestito dal requisito della disponibilità del voto in assemblea. In particolare, al fine di determinare esattamente la potenziale esistenza di un controllo, è necessario valutare quanto un soggetto sia in grado di esercitare un'influenza decisiva nell'assunzione di determinate decisioni. In questo senso risulterebbe palese la fattispecie rappresentata dallo stesso art. 2359, cc. 1 e 2 C.C., per quanto la delibera possa essere influenzata anche da eventuali comportamenti omissivi rispetto alla decisione da assumere a maggioranza (soprattutto con riguardo alla previsione del c. 2).
Quel che esiste di innovativo nella posizione dei Notai è però il fatto che anche l'interesse alla decisione, e di conseguenza all'esercizio del diritto di voto, diverrebbe dirimente per la valutazione dei presupposti di controllo societario.
In questo senso, la titolarità...