Con la sentenza 6.12.2019, n. 31921 la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di apertura di credito in conto corrente, il prolungato inadempimento del correntista all'obbligo di rientrare dall'esposizione debitoria, legittima la banca alla segnalazione alla Centrale Rischi del suo credito come “in sofferenza”, atteso che, ai fini di tale segnalazione, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “deficitaria” ovvero come di “grave difficoltà economica”, senza alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità del credito. Il ragionamento seguito dai giudici di legittimità prende spunto dalla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di segnalazione alla Centrale Rischi di un credito in sofferenza.
La segnalazione di una posizione in sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni interne e le direttive del CICR, richiede all'intermediario la valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (Cassazione, Sez. I, 9.07.2014, n. 15609).
Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, la segnalazione era avvenuta solo il 30.09.1989, dopo la chiusura della procedura fallimentare avvenuta il 19.07.1989, di talché nessuna rilevanza presuntiva poteva essere esercitata dal fallimento e dalla precedente situazione di insolvenza. La Corte territoriale, sottraendosi alla doverosa valutazione approfondita della condizione economica del debitore, avrebbe ricavato in modo automatico la condizione di oggettiva difficoltà economica del cliente, dalla precedente dichiarazione di fallimento, chiuso per insufficienza di attivo, ossia da elementi che non offrivano un quadro attuale delle condizioni finanziarie del debitore. La Corte di appello, proseguono gli Ermellini, non aveva affatto dedotto automaticamente la configurabilità della predetta situazione patrimoniale deficitaria dal fatto che il correntista fosse in precedenza incorso nella dichiarazione di fallimento, ma aveva attribuito rilievo alle modalità con cui il fallimento era stato chiuso, lasciando insoddisfatto il ceto creditorio chirografario; da tale circostanza, quindi, la Corte aveva assunto elementi per opinare, con valutazione prettamente di merito, la persistenza della grave difficoltà economica della società fallita.
