HomepageDirittoSocietà e contrattiNulla la notifica alla società con rito degli irreperibili
Società e contratti
29 Agosto 2025
Nulla la notifica alla società con rito degli irreperibili
La notifica della cartella esattoriale nei confronti di una società risultante irreperibile nell’indirizzo indicato nella sede sociale non può essere compiuta con le formalità previste per gli irreperibili nei confronti della società stessa, ma solo nei confronti del suo legale rappresentante, qualora anche lo stesso risultasse irreperibile.
L’art. 60, lett. e) D.P.R. 600/1973 prevede che, quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notifica deve essere compiuta secondo il rito degli irreperibili ai sensi dell’art. 140 c.p.c., depositando copia dell’atto da notificare presso la casa del Comune ove la notifica deve essere compiuta affiggendo avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e gliene si dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. L’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 cpc si affigge nell’ambito del Comune e la notificazione ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione. La norma presuppone che sia noto il luogo di residenza, dimora o domicilio, ma si pongano degli ostacoli al suo perfezionamento per effetto dell’irreperibilità del destinatario o per l’assenza di persone idonee a ricevere l’atto notificato. La disciplina di cui sopra è prevista per le notifiche alla persona fisica. Nel caso in cui il destinatario sia, invece, una persona giuridica la notifica deve eseguirsi secondo l’art. 145 cpc, il quale prevede che debba eseguirsi nella sua sede, mediante la consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, al portiere dello stabile in cui è la sede. La...