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Diritto
09 Febbraio 2022
Nulla la sentenza con motivazione avulsa dai documenti presentati
Illegittimo l’accertamento da redditometro sulle spese di gestione di beni mobili, se non si è tenuto conto dei documenti giustificativi delle spese. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (sentenza 1.12.2021, n. 37662).
La vicenda riguarda un professionista nei cui confronti era stato emesso un avviso di accertamento effettuato con il c.d. “redditometro”. A seguito dell’accertamento ricevuto quest’ultimo proponeva ricorso evidenziando, tra l’altro, che le spese effettivamente sostenute per il godimento dei mezzi di trasporto fosse nettamente inferiore a quello stimato dall’Ufficio fiscale. Il contribuente proponeva ricorso per Cassazione avverso tale sentenza.
La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che “Per l’orientamento consolidato di questa Corte in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10.09 e 19.11.1992, riguardanti il cosiddetto “redditometro”, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacché codesti restano individuati nei decreti medesimi. Ne consegue che è legittimo l’accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Il giudice tributario, una volta accertata...