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Diritto 17 Giugno 2019

Nulla la vendita a garanzia della restituzione del prestito concesso


Due soggetti convennero in giudizio una società costruttrice per sentir dichiarare la nullità, per violazione del divieto di patto commissorio, di 3 contratti di compravendita immobiliare. L'adito Tribunale rigettava la domanda principale, ma la Corte di appello accoglieva il gravame e, ritenuti configuratisi nella fattispecie i presupposti per la violazione del divieto di patto commissorio, dichiarava la nullità dei contratti di compravendita dedotti in giudizio. Avverso la sentenza di secondo grado, è stato proposto ricorso, che è stato rigettato dalla Cassazione civile sez. II, 3.06.2019, n. 15112. La Corte di Appello si era difatti correttamente uniformata ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, avendo accertato che il trasferimento della proprietà degli immobili per cui era stata introdotta la causa non si era accompagnato al versamento, nelle mani dei venditori, del danaro costituente il pagamento del prezzo, ma ad un atto costitutivo di una posizione di garanzia, rispetto alla erogazione di un mutuo. Si era venuta così a configurare una violazione del divieto del patto commissorio per effetto dell'incompatibilità dell'operazione di mutuo con la causa dei contratti di compravendita. Gli artt. 1963 e 2744 C.C., infatti, sanciscono il divieto del patto commissorio, postulando che il trasferimento (ovvero il procedimento indiretto della promessa di trasferimento al creditore, cui...

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