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Diritto
21 Febbraio 2022
Nullità della citazione per mancato rispetto dei termini a comparire
In caso di contumacia in primo grado, può il convenuto, in sede di appello, chiedere la rimessione in termini per svolgere le difese non dedotte in primo grado. Le Sezioni Unite, con sentenza 26.01.2022, n. 2258, dirimono la diatriba.
La Suprema Corte con sentenza a Sezioni Unite interviene a dirimere la controversia giurisprudenziale relativa agli effetti della nullità della citazione per mancato rispetto dei termini di comparizione in caso di contumacia del convenuto.
Secondo un 1° orientamento, la costituzione oltre la prima udienza effettuata del convenuto, il quale deduca l'inosservanza dei termini a comparire, comporta sempre la regressione del processo alla prima udienza, ai sensi dell'art. 164, c. 3, c.p.c., senza che il contumace soffra delle eventuali preclusioni o decadenze medio tempore maturate.
Una 2^ tesi relega il funzionamento dell'art. 164, c. 3, alla sola ipotesi in cui il convenuto si costituisca entro la prima udienza, lasciando operare per il resto l'art. 294 c.p.c.: il convenuto che, al momento della sua tardiva costituzione, eccepisca la nullità della citazione, ha diritto di ottenere soltanto la rinnovazione ex art. 162 c.p.c., degli atti istruttori pregressi, colpiti per estensione dall'invalidità dell'atto introduttivo; se il convenuto intende, invece, svolgere ulteriori attività difensive per le quali sono già maturate preclusioni, egli deve ottenere la rimessione in termini alle condizioni previste dal citato art. 294.
Una 3^ tesi ravvisa la necessità di coordinare l'art. 294 c.p.c. con il limite soggettivo di rilevabilità della nullità stabilito dall'art. 157 c.p.c., limite...