L’art. 33, c. 2 L. 287/1990, così come modificato dall’art. 2, c. 2 D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012, stabilisce che le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi a ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della legge sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata, di cui all’art. 1 D.Lgs. 168/2003 e successive modificazioni.Occorre tuttavia distinguere il caso in cui la nullità della fideiussione sia stata sollevata come domanda riconvenzionale, da quella in cui la stessa sia proposta solo in via di eccezione, perché differenti sono le conseguenze sul piano della competenza giurisdizionale. Infatti, qualora la nullità venga proposta come domanda riconvenzionale, trova applicazione il principio secondo il quale, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall’art. 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale e inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI, contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust, la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, il giudice è tenuto a separare le cause,...