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Diritto
16 Settembre 2020
Nullità dell’accertamento in dipendenza della variazione del domicilio
Un vizio di incompetenza che può trovare collocazione risolutiva in sede di contenzioso, a patto di rispettare criteri di successione temporale in aderenza ai dati della dichiarazione dei redditi contestata.
La Cassazione, con l’ordinanza 4.09.2020, n. 18391, interviene in maniera tanto decisa quanto opportuna, per chiarire una questione rilevante in tema di competenza territoriale all'emanazione di atti impositivi. Nello specifico, i giudici di Piazza Cavour chiariscono che l’indicazione del domicilio dell’impresa riportata dal contribuente all'interno della dichiarazione dei redditi, rende legittimo l’operato dell’Amministrazione Finanziaria in aderenza al dato della dichiarazione oggetto di accertamento, seppure tale dato risulti poi variato in prossimità del periodo di compilazione della dichiarazione medesima.
La conclusione cui perviene il Supremo Consesso aderisce al dato testuale di una norma dal contenuto inequivocabile: l’art. 31, c. 2 D.P.R. 600/1973, che fissa la regola della competenza territoriale per l'emanazione di atti impositivi. Tale potere spetta all’ufficio della Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione è ufficialmente collocato il domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi oggetto di controllo. La ratio di tale dispositivo tende alla corretta funzionalità dell’azione amministrativa, in aderenza ai criteri fissati dall’art. 97 della Costituzione, e risiede in concreto nella necessità e utilità di conferire tale competenza all'ufficio finanziario che si ritrovi a disporre materialmente delle...