Diritto del lavoro e legislazione sociale 03 Settembre 2025

Nullità patto di prova e licenziamento: i confini per la Cassazione

La Cassazione, con sentenza n. 38249/2025, ribadisce la nullità del patto di prova in assenza di causa giustificatrice e l’applicazione delle tutele contro i licenziamenti illegittimi, ridefinendo i confini tra prova e licenziamento privo di giustificazione.

Con la sentenza 29.08.2025, n. 38249 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affrontato nuovamente il tema della validità del patto di prova e delle conseguenze derivanti dal recesso datoriale esercitato in sua pendenza.La vicenda processuale, originata davanti al Tribunale di Venezia e proseguita in appello, ha visto contrapporsi una società datrice e una lavoratrice che lamentava la nullità del patto e, conseguentemente, l’illegittimità del licenziamento.Il Tribunale aveva respinto il ricorso, ritenendo la clausola conforme; la Corte d’Appello, invece, con sentenza n. 77/2023, aveva condannato la società al pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegra e al risarcimento parametrato alla retribuzione di riferimento.La Suprema Corte è stata chiamata a chiarire se, in presenza di una clausola di prova viziata, il recesso datoriale debba essere considerato un licenziamento sottoposto ai regimi limitativi del D.Lgs. 23/2015 e dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato: il patto di prova, per essere valido, deve consentire una verifica effettiva delle capacità professionali del lavoratore in relazione alle mansioni affidate. In mancanza di tale finalità, o in presenza di un vizio genetico della clausola, il patto è nullo.La conseguenza, secondo la Cassazione, è che il recesso esercitato in virtù di un patto nullo non è una libera facoltà del datore, ma si configura come licenziamento privo di...

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