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Diritto
31 Ottobre 2019
Nullo il trasferimento consensuale coattivo di un immobile abusivo
Ripercussioni insanabili sul contratto di vendita, senza che si possa fare leva nemmeno sugli impegni assunti nel contratto preliminare di vendita. Fanno eccezione le procedure esecutive o concorsuali.
La giurisprudenza conferma l'orientamento sugli atti di trasferimento di un immobile abusivo o se non viene indicato il titolo abilitativo della costruzione: in tali casi, l'atto di vendita si considera nullo. In caso di inadempimento del contratto preliminare di vendita, non si può nemmeno chiedere il trasferimento coattivo di un immobile se non è stato dichiarato il titolo abilitativo realmente esistente.
Sulla materia si è pronunciata la Cassazione civile, sez. II, con la sentenza 27.08.2019, n. 21721, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita su di un immobile e su un terreno; segue un'altra importante sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione in materia di nullità dell'atto di vendita. Per la Cassazione, è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà (o di altri diritti reali) in assenza, rispettivamente, della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all'immobile e del certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno, trattandosi di condizioni dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio. Infatti, la nullità costituisce la sanzione di una norma imperativa di "ordine pubblico", dettata nell'interesse generale e non disponibile dalle parti. Deve ritenersi, pertanto, preclusa, per le parti di un preliminare di...