Società e contratti 20 Giugno 2025

Numero professionisti e partecipazione al capitale sociale nelle STP

Nelle STP i soci professionisti devono avere il controllo dei 2/3 delle decisioni. Non è necessario che detengano anche i 2/3 del capitale sociale, purché tramite patti o statuto conservino la maggioranza dei voti e l'indirizzo strategico della società.

L’art. 10, c. 4, lett. b) L. 12.11.2011, n. 183 prevede che nelle società tra professionisti il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e qualora non venga ripristinata la suddetta prevalenza nel termine perentorio di 6 mesi, il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della medesima dall’albo. La chiara ratio della norma, come peraltro traspare della sua versione letterale, risulta essere quella di limitare la possibilità per i soci diversi dai professionisti (e, quindi, i soci per finalità di investimento o per prestazioni tecniche) di influire sulle scelte strategiche della società.La controversia accesasi sin dall’entrata in vigore della disciplina riguarda la questione se oltre alla necessità che ai soci professionisti spettino i 2/3 dei voti, occorra anche che la società sia partecipata per almeno 2/3 da professionisti. Il dubbio deriva dal fatto che i requisiti previsti dall’art. 10, c. 4, lett. b) L. 183/2011 riguardano 3 differenti criteri: quello capitario (numero dei soci), quello finanziario (partecipazione al capitale) e quello organizzativo (diritto di voto).Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili aveva adottato la...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.