Con l’art. 44 del D.D.L. Semplificazioni 2025 (approvato in via definitiva dalla Camera), il legislatore ha introdotto una riforma profonda e sistemica del diritto successorio, intervenendo sulla tutela dei legittimari e sulla circolazione dei beni donati. L’eliminazione dell’azione di restituzione (ex art. 563 c.c.), ora sostituita da un meccanismo di tutela puramente obbligatoria, segna un cambiamento radicale che incide direttamente sulla commerciabilità dei beni di provenienza donativa e sulla certezza dei traffici giuridici.Può essere opportuno ricordare che, fino a oggi, il legittimario vittorioso nell’azione di riduzione, in caso di incapienza del patrimonio del donatario, poteva agire nei confronti degli aventi causa a titolo oneroso del bene donato (anche se in buona fede) entro 20 anni dalla trascrizione della donazione. Questa azione era finalizzata alla restituzione del bene o, in alternativa, al relativo valore economico. Tuttavia, questo meccanismo ha determinato un'incertezza giuridica significativa: infatti, i beni di provenienza donativa, soprattutto gli immobili, risultavano difficilmente commerciabili e spesso non idonei a fungere da garanzia ipotecaria.Si consideri, ad esempio, il caso di un soggetto che acquisti nel 2015 un immobile da un donatario, a seguito di una donazione avvenuta nel 2010. Anche se l'acquirente è in buona fede, correva comunque il rischio che, fino al 2030, un legittimario leso potesse agire nei suoi confronti per la...