Con il messaggio 1.02.2024, n. 454 l’Inps ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell’istanza di pensione anticipata flessibile Quota 103, per chi matura i requisiti nel corso del 2024.
In merito, si ricorda che l’art. 1, cc. 139 e 140 L. 213/2023 (legge di Bilancio 2024) ha prorogato la Quota 103, ma con forti disincentivi: ricalcolo contributivo, nuovo e inferiore tetto massimo d’importo, finestre di attesa più lunghe.
Requisiti Nuova Quota 103 - La “nuova” pensione anticipata flessibile può essere ottenuta con i requisiti anagrafici e contributivi già previsti per la precedente “versione” della Quota 103, che possono però essere perfezionati entro il 31.12.2024, anziché 2023:
In merito, si ricorda che l’art. 1, cc. 139 e 140 L. 213/2023 (legge di Bilancio 2024) ha prorogato la Quota 103, ma con forti disincentivi: ricalcolo contributivo, nuovo e inferiore tetto massimo d’importo, finestre di attesa più lunghe.
Requisiti Nuova Quota 103 - La “nuova” pensione anticipata flessibile può essere ottenuta con i requisiti anagrafici e contributivi già previsti per la precedente “versione” della Quota 103, che possono però essere perfezionati entro il 31.12.2024, anziché 2023:
- 62 anni di età;
- 41 anni di contributi, raggiungibili anche in regime di cumulo (art. 1 c. 239 e ss. L. 228/2012), ossia sommando i versamenti non coincidenti accreditati presso Gestioni previdenziali diverse (purché si tratti di casse amministrate dall’Inps); di questi 41 anni di contribuzione, 35 devono risultare al netto dei contributi figurativi per malattia, disoccupazione e infortunio (art. 22, c. 1 L. 153/1969: la limitazione non si applica agli iscritti presso i Fondi esclusivi Inps, come i dipendenti pubblici).
Finestre di attesa - Una volta maturati i requisiti per la Quota 103, la decorrenza è differita per effetto delle finestre mobili di attesa, pari a:
- 7 mesi, per i lavoratori del settore privato (relativamente alla “vecchia versione” della Quota 103, con perfezionamento dei requisiti entro il 2023, la finestra risultava invece pari a 3 mesi);
- 9 mesi, per i dipendenti pubblici (che devono peraltro presentare la domanda di cessazione dal servizio con 9 mesi di anticipo); la finestra relativa alla “precedente versione” della Quota 103 risultava invece pari a 6 mesi.
Per i lavoratori dipendenti privati e autonomi il trattamento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo all'apertura della finestra, mentre decorre dal primo giorno successivo all'apertura della finestra se il trattamento di pensione è a carico di una gestione esclusiva dell'Ago (Gestione Inps Dipendenti pubblici, Fondo ex Fs, Fondo ex Ipost).
Ricalcolo contributivo - La differenza più importante tra precedente e attuale “versione” della pensione anticipata flessibile risiede nel calcolo del trattamento. La pensione anticipata Quota 103, per chi ne matura le condizioni nel corso del 2024, è infatti ricalcolata con il sistema integralmente contributivo. Questo metodo di quantificazione dell’assegno risulta normalmente penalizzante rispetto al calcolo retributivo, quest’ultimo basato sugli ultimi stipendi o redditi, normalmente i più elevati della vita lavorativa. Il calcolo contributivo è invece fondato sulla contribuzione accreditata nell’arco della carriera e sull’età pensionabile. Non esiste una penalizzazione fissa, a ogni modo, ma il “taglio” dell’assegno può variare notevolmente da caso a caso, risultando il ricalcolo contributivo, in rare ipotesi, addirittura più favorevole.
Ricalcolo contributivo - La differenza più importante tra precedente e attuale “versione” della pensione anticipata flessibile risiede nel calcolo del trattamento. La pensione anticipata Quota 103, per chi ne matura le condizioni nel corso del 2024, è infatti ricalcolata con il sistema integralmente contributivo. Questo metodo di quantificazione dell’assegno risulta normalmente penalizzante rispetto al calcolo retributivo, quest’ultimo basato sugli ultimi stipendi o redditi, normalmente i più elevati della vita lavorativa. Il calcolo contributivo è invece fondato sulla contribuzione accreditata nell’arco della carriera e sull’età pensionabile. Non esiste una penalizzazione fissa, a ogni modo, ma il “taglio” dell’assegno può variare notevolmente da caso a caso, risultando il ricalcolo contributivo, in rare ipotesi, addirittura più favorevole.
Soglia massima d’importo - All’importo della nuova pensione Quota 103 è poi applicato un tetto massimo, pari a 4 volte il trattamento minimo, sino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni, sino al 31.12.2026; art. 24, c. 6 D.L. 201/2011): in pratica, per il 2024, la pensione mensile non può superare l’importo di 2.394,84 euro (in base all’importo del trattamento minimo presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti indicato nella circolare Inps n. 1/2024, pari a 598,71 euro mensili). Questo tetto è soggetto a revisione annuale e, di conseguenza, dal 2025 la soglia massima potrebbe essere aggiornata.
Relativamente alla “vecchia versione” della Quota 103, la soglia limite risultava invece pari a 5 volte il trattamento minimo, ossia, per il 2024, a 2.993,55 euro mensili.
Divieto di cumulo con i redditi di lavoro - Anche in relazione al “nuovo” trattamento pensionistico, sino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia non è possibile cumulare la Quota 103 con i redditi di lavoro, fatta eccezione per i compensi derivanti dal lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.) con un limite di 5.000 euro lordi annui.
In pratica, fino al compimento dell’età pensionabile, la prestazione è sospesa per tutto l’anno in cui è stato prodotto il reddito, anche per un solo giorno di lavoro. Laddove nell’annualità in questione si verifichi il compimento dell’età pensionabile, il trattamento è sospeso solo sino al perfezionamento del requisito anagrafico. I ratei di pensione indebitamente corrisposti sono recuperati dall’Inps retroattivamente (si osservi, in merito, la circolare n. 117/2019, valida sia per la pensione Quota 100, che per i trattamenti pensionistici Quota 102 e Quota 103, compresa la “nuova” Quota 103).
Inoltre, in merito all’età pensionabile da considerare per la cessazione del divieto di cumulo, con la circolare n. 27/2023 l’Istituto ha chiarito che, per le categorie di iscritti per i quali trovano applicazione requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia differenti rispetto a quello previsto per la vecchiaia ordinaria “Fornero” (art. 24, c. 6 D.L. 201/2011), il divieto di cumulo cessa al compimento dell’età anagrafica prevista per il trattamento di vecchiaia dal Fondo di appartenenza, che può risultare anche inferiore ai 67 anni.
Domanda di pensione - Il servizio che consente la presentazione dell’istanza di pensione anticipata flessibile Quota 103, per chi matura i requisiti nel corso del 2024, può essere raggiunto accedendo al sito dell’Inps con Spid, CIE o CNS, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”.
Effettuato l’accesso, dopo aver compilato la pagina relativa ai propri dati anagrafici e a quelli dell’eventuale coniuge, è necessario selezionare:
- come “Gruppo”: Anzianità/Anticipata/Vecchiaia;
- come “Prodotto”: pensione di anzianità/anticipata;
- come “Tipo”: Requisito anticipata flessibile L. di Bilancio 2024.
Si raccomanda la massima attenzione a non confondere il “Tipo” “Requisito anticipata flessibile L. di Bilancio 2024” con il semplice “Requisito anticipata flessibile”. Quest’ultimo indica la pensione Quota 103 per chi ha maturato i requisiti entro il 31.12.2023, che, come osservato, non prevede il ricalcolo contributivo (salvo richiesta “Tipo”: “Requisito anticipata flessibile opzione al contributivo”).
