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Lavoro
28 Gennaio 2022
Nuove disposizioni in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL
L’Inps, con la circolare 4.01.2022, n. 3, ha fornito le istruzioni amministrative in ordine alle novità introdotte dalla L. 30.12.2021, n. 234, in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL.
L’art. 1, c. 223 L. 30.12.2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) ha integrato l’art. 15 D.Lgs. 4.03.2015, n. 22, attraverso l’introduzione del comma 15-quinquies, il quale prevede sostanzialmente 4 innovazioni in materia di DIS-COLL:
una diversa decorrenza del meccanismo di riduzione (c.d. décalage) della prestazione;
un ampliamento della durata e una diversa modalità di calcolo della medesima;
il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione.
Queste novità trovano applicazione per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1.01.2022.
Per quanto riguarda il c.d. décalage, l’art. 15, c. 5 D.Lgs. 22/2015 prevedeva che l’indennità di disoccupazione DIS-COLL fosse ridotta in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal 1° giorno del 4° mese di fruizione (91° giorno della prestazione); la riforma in oggetto stabilisce, invece, che la DIS-COLL si riduca del 3% ogni mese a decorrere dal 1° giorno del 6° mese di fruizione (151° giorno della prestazione).
In merito alla durata, invece, la previsione originaria stabiliva che la DIS-COLL venisse corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1.01 dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento; la DIS-COLL non poteva in ogni caso superare la durata massima di 6...