L’istituto della mobilità volontaria è stato oggetto negli anni di modifiche normative e di proposte migliorative tendenti a eliminare i vincoli posti in essere dalla legge che subordinavano il trasferimento del dipendente all’assenso dell’amministrazione locale. In più occasioni le associazioni sindacali e quelle dei Comuni hanno chiesto a gran voce di rivedere il paletto relativo alla preventiva acquisizione del nulla osta da parte dei dipendenti pubblici, i quali in alcuni casi si sono visti ostaggio dell’Amministrazione che aveva il potere di decidere liberamente se concedere il trasferimento al dipendente o rifiutarlo per motivi organizzativi.
A tal riguardo va sottolineato che l’art. 14-bis, L. 26/2019 ha inserito nell'art. 3, D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, il comma 5-septies, prevedendo che: “i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi”.
Nella sostanza il dipendente pubblico, una volta assunto l’incarico, era costretto a lavorare per la Pubblica Amministrazione per almeno 5 anni senza possibilità di acquisire altre esperienze in enti pubblici o società e limitando così la sua crescita e formazione lavorativa.
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