Dal 1.04.2019, le domande per l'assegno nucleo familiare (ANF) devono essere effettuate direttamente all'INPS e non presentate al datore di lavoro. Solo a seguito della predetta modalità di presentazione della domanda, l'INPS comunicherà al datore di lavoro l'importo da corrispondere al dipendente.
La circolare INPS 22.03.2019, n. 45 e il successivo messaggio 5.04.2019, n. 1430 entrano nel dettaglio della nuova modalità operativa lasciando tuttavia aperte molte questioni sia lato lavoratore sia lato datore di lavoro.
Inizialmente è necessario accogliere la novità con assoluto ottimismo e interesse, in quanto la matrice semplificatrice della ratio della disposizione era più auspicabile in termini di forte digitalizzazione.
I vantaggi sono molti: in prima battuta il datore di lavoro non deve più raccogliere la domanda conservandola in originale in modalità cartacea, inoltre saranno evitati inutili contenziosi nei quali il datore di lavoro si trovava schiacciato tra il recupero dell'ANF richiesto dall'INPS e le necessità del dipendente che tra l'altro, in molti casi, poteva aver compilato la domanda di richiesta dell'ANF con superficialità.
Dal 1.04.2019, dunque, la domanda dovrà essere inoltrata dal lavoratore esclusivamente in via telematica direttamente all'Inps (tramite Pin dispositivo o per il tramite di un patronato), che provvederà ad effettuare il...