Imposte dirette 08 Gennaio 2026

Nuove ritenute su intermediazioni

Da marzo 2026 le imprese di viaggio e quelle petrolifere, nonché i loro intermediari, si cimenteranno con l’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni. È stata, infatti, cancellata l’esenzione che ci ha accompagnato dal 1973 ad oggi.

In Italia, al momento, sono pochi i casi di ritenuta d’acconto sui pagamenti dei redditi di impresa. L’ipotesi più diffusa, disciplinata dall’art. 25-bis D.P.R. 600/1973 (dal 1.01.2026 trasfuso nell’art. 39 TU in materia di versamenti e riscossione), è quella relativa ai redditi degli intermediari del commercio (rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari).
Lo scopo di tale ritenuta pare essere quella di garantire un anticipo di gettito all’Erario su prestazioni che, sebbene formalmente d’impresa, hanno molti tratti in comune con i redditi da lavoro autonomo. L’altra finalità, ossia quella segnaletica, è ormai in prospettiva assorbita dal discusso provvedimento in merito all’applicazione generalizzata della ritenuta nei rapporti B2B a partire dal 2028 (art. 1, c. 112 e ss. legge di Bilancio 2026).
La stessa norma (comma 5) e alcune indicazioni dell’Amministrazione Finanziaria indicano i casi in cui la ritenuta non si applica. Si tratta perlopiù di ipotesi in cui l’incasso avviene in mano all’intermediario per cui l’applicazione della ritenuta (concepita nel 1973 in assenza di flussi in tempo reale) si rivelerebbe di non facile gestione. Già in precedenza il legislatore era intervenuto a sfoltire tale lista eliminando l’esenzione nei rapporti tra intermediari e compagnie di assicurazione a partire dal 1.04.2024 (art. 1, c. 89 e ss. della legge di Bilancio 2024). Quest’anno (art. 1, c. 140 e ss. della legge di Bilancio 2026) l’intervento viene esteso rimuovendo l’esenzione per le provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo, nonché per quelle di agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente a partire dal 1.03.2026.

Per le modalità applicative si può far riferimento alle circolari nn. 24/1983 e 7/2024. Tra le indicazioni più importanti citiamo il momento impositivo che coincide con il pagamento, purché successivo al 1.03.2026. Tuttavia, nel frequente caso di incasso da parte dell’intermediario il momento impositivo si sposta di un mese. In tal caso l’intermediario trattiene la provvigione, ma deve fornire al preponente o mandante la provvista per versare la ritenuta, con inevitabili complicazioni.

La ritenuta è pari all’11,5%, ma, in presenza di dipendenti, l’intermediario può chiedere l’applicazione di una ritenuta ridotta del 4,6%. Tale richiesta deve essere inoltrata in via ordinaria entro il 31.12 dell’anno precedente (per PEC o raccomandata), ma in fase di prima applicazione è possibile l’invio della richiesta entro 15 giorni dalla decorrenza della norma, ossia entro il 15.03.2026.

Si prospettano, pertanto, nuovi adempimenti per le imprese che si avvalgono di intermediari e un drenaggio di finanza per gli intermediari onesti. Evidentemente, il legislatore ritiene che tali complessità siano giustificate dalla rilevante presenza, nei settori coinvolti, di intermediari distratti.