Il cassetto fiscale si arricchisce di una funzione attesa da tempo dagli operatori: la consultazione online degli atti di accertamento e liquidazione, con il relativo stato dell'iter. Il provvedimento 16.07.2026 attua l'art. 23 D.Lgs. 1/2024, norma introdotta dalla delega fiscale (art. 16, c. 1, lett. i) e l) L. 111/2023) che impone all'Amministrazione di rafforzare il contenuto conoscitivo dell'area riservata.
Nella sezione "L'Agenzia scrive" troveranno posto due categorie di atti, entrambe accompagnate dagli eventuali provvedimenti di autotutela totale o parziale.
La prima riguarda gli avvisi di liquidazione emessi ai sensi degli artt. 15 e seguenti D.P.R. 601/1973, in materia di agevolazioni tributarie sui finanziamenti a medio e lungo termine, e quelli fondati sulla nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, base normativa della decadenza dall'agevolazione prima casa: due fattispecie distinte, che il provvedimento accomuna solo quanto a modalità di consultazione, non quanto a presupposto impositivo.
La seconda categoria è quella degli avvisi di accertamento parziale "automatizzati" ex art. 41-bis D.P.R. 600/1973, che scattano quando dall'Anagrafe tributaria, da segnalazioni esterne o da attività di controllo emergono redditi non dichiarati, maggiori imponibili o deduzioni indebite. Per questi atti, come precisano le motivazioni del provvedimento, non si applica l'obbligo del contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6-bis L. 212/2000, in quanto generati da un mero incrocio di dati privo di vera istruttoria: restano comunque impugnabili nel merito, ma l'impostazione lascia margini di discussione sull'affidabilità totale dei controlli automatizzati.
La novità più operativa riguarda la tracciabilità dello stato dell'iter, che il cassetto fiscale mostrerà accanto a ciascun atto notificato attraverso 12 possibili esiti. Si parte da "notificato": se il contribuente paga per intero imposte e interessi, con sanzioni ridotte a un terzo e rinuncia al ricorso, compare la definizione ex art. 15 D.Lgs. 218/1997. Se invece definisce solo le sanzioni, beneficiando della riduzione a un terzo ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 472/1997, il sistema distingue due sottostati: quello in cui si riservi la facoltà di impugnare imposte e interessi e quello in cui il ricorso su tali voci sia già stato presentato. Chi non paga, non definisce e non impugna, si vede segnalata la "mancata opposizione alla notifica". Compaiono inoltre gli stati legati alla pace fiscale dell'art. 2 D.L. 119/2018, alla tregua fiscale dell'art. 1, cc. 179-185 L. 197/2022, e all'accertamento con adesione del D.Lgs. 218/1997, oltre alla pendenza del ricorso, alla definizione con sentenza passata in giudicato, all'annullamento totale in autotutela e alla presenza di autotutela parziale, quest'ultima visibile solo finché un nuovo stato non la sostituisce.
La pubblicazione nel cassetto fiscale segue la notifica, non la sostituisce: i termini per pagare, definire o impugnare decorrono sempre dalla notifica ordinaria, non dalla comparsa online, un dettaglio che nella prassi ha già generato equivoci tra i contribuenti meno avvertiti. Gli atti e i relativi aggiornamenti saranno visibili dal giorno successivo a quello in cui la data di notifica, o lo stato del procedimento, viene trasmessa agli applicativi centralizzati degli Uffici. In questa prima fase la consultazione resta riservata al contribuente destinatario, ai rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali, genitori) e alle persone di fiducia autorizzate secondo il provvedimento 22.09.2023, n. 332731. Gli intermediari professionali, con le ordinarie deleghe ai servizi telematici, restano per ora esclusi: una scelta che imporrà ai commercialisti di farsi nominare persone di fiducia per assistere concretamente i clienti su questi atti.
L'attivazione non è immediata: la data effettiva sarà comunicata con successivo avviso sul sito dell'Agenzia, che ha già annunciato ulteriori tipologie di atti in arrivo nel cassetto fiscale.
