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Lavoro 09 Marzo 2021

“Nuovi” benefici per l'assunzione di donne nel biennio 2021-2022

Previsto un esonero totale della contribuzione a carico del datore di lavoro: con circolare 32/2021, l'Inps ha descritto le principali caratteristiche di questa misura.

La circolare Inps 22.02.2021, n. 32, descrive l'esonero della L. 178/2020 per le assunzioni di donne effettuate nel biennio 2021-2022: una previsione che, portando dal 50% al 100% la riduzione di contribuzione a carico del datore di lavoro, rappresenta una vera e propria estensione di quanto già contenuto nell'art. 4, cc. 9-11 L. 92/2012. Rispetto a tutto questo, l'unica e necessaria precisazione riguarda il fatto che tale “nuovo” beneficio deve essere subordinato all'autorizzazione della Commissione europea e, proprio in attesa di conoscere l'orientamento della Commissione stessa, l'Inps ha rimandato a successivo messaggio le istruzioni sulle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive per i datori di lavoro.
Datori di lavoro destinatari - Il beneficio è utilizzabile da tutti i datori di lavoro del settore privato, anche se non imprenditori, compresi quelli appartenenti al settore agricolo.
Lavoratrici per le quali spetta l'incentivo - L'esonero si applica in caso di assunzione di “donne lavoratrici svantaggiate” e, più in particolare:
a) con almeno 50 di età e “disoccupate da oltre 12 mesi”;
b) di qualsiasi età, residenti in “Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea” e che sono prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi: il soggetto, dunque, deve risultare residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, pur considerando che il rapporto di lavoro potrà svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
c) di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi: considerando che tali settori e professioni sono annualmente individuati con apposito decreto, per il 2021 è necessario fare riferimento al D.M. 16.10.2020, n. 234;
d) di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Come visibile, si rende fondamentale distinguere il concetto di “prive di impiego regolarmente retribuito” da quello di “disoccupate”, considerando che per l'applicazione del beneficio dovrà essere valutata la sussistenza dei requisiti alla data dell'evento di assunzione/trasformazione.
Con riferimento al primo caso, infatti, è necessario rifarsi al D.M. Lavoro 17.10.2017 che, nell'individuare soggetti svantaggiati e molto svantaggiati, parla di soggetti che “negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”: non sono dunque “regolarmente retribuiti” né i rapporti subordinati inferiori a 6 mesi né le attività di lavoro autonomo la cui remunerazione, su base annuale, sia inferiore a taluni limiti (4.800 euro per lavoro autonomo; 8.145 per le co.co.co.).
Diversa, invece, la definizione di disoccupazione: l'art.19 D.Lgs. 150/2015 considera disoccupati coloro che, privi di impiego, dichiarano (in forma telematica al SIU) l'immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il Servizio competente.
Periodo agevolato e misura dell'esonero - La durata massima dello sgravio dipende dalla tipologia di assunzione:
- 12 mesi, per le assunzioni a tempo determinato;
- 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- 18 mesi complessivi, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato.
L'incentivo spetta, inoltre, in caso di proroga del rapporto effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
Per quanto concerne la misura del beneficio, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022 (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) l'esonero dal versamento è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, e spetta anche per i premi assicurativi dovuti all'Inail.
Incremento occupazionale netto - Oltre alle altre condizioni di spettanza, intendendo con questo il rispetto delle previsioni di regolarità dell'art. 1, c. 1175 L. 296/2006 e dei principi generali previsti dall'art. 31 D.Lgs. 150/2015, l'agevolazione è subordinata al fatto che l'assunzione realizzi un incremento occupazionale, calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.) secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.