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Lavoro 15 Settembre 2022

Nuovi congedi per il padre lavoratore

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 6.09.2022, n. 9550, ha illustrato le novità previste dal D.Lgs. 105/2022, in merito all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

Il D.Lgs. 105/2022 prevede una serie di modifiche all’apparato normativo in materia di congedi "al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare". Tra le varie novità, di particolare interesse riscontriamo e commentiamo di seguito le modifiche a favore del genitore padre. In merito al congedo obbligatorio del padre, la nuova disposizione ora prevede che il padre lavoratore, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, si deve astenere dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è retribuito al 100% (onere a carico Inps) ed è raddoppiato (20 giorni) in caso di parto plurimo. I periodi di congedo di paternità obbligatorio devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie. Il congedo obbligatorio si aggiunge al congedo di paternità alternativo, spettante al padre in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, in alternativa al congedo di maternità. Il congedo di paternità facoltativo è indennizzato nella misura pari all’80% della retribuzione...

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