Con la pubblicazione in G.U. 27.04.2020 del decreto interministeriale 17.03.2020, sono stati ridefiniti i limiti di spesa per il personale negli enti locali, disposti dall'art. 1, c. 853 della legge di Bilancio 2020 e in sede di Conferenza Stato-Città, attribuendo valori soglia differenziati per fasce demografiche e rapportando tale spesa alla media delle entrate correnti degli ultimi 3 rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Gli enti locali che si collocano al di sotto di tali valori soglia (stabiliti in un intervallo che va dal 29,5% per i Comuni con meno di 1.000 abitanti allo 25,3% per gli enti con più di 1.499.999 abitanti) possono incrementare la spesa del personale a tempo indeterminato, nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale e del mantenimento degli equilibri di bilancio.
Il decreto interministeriale prevede, inoltre, per i Comuni una disciplina transitoria secondo cui, in sede di prima applicazione e fino al 31.12.2024, è possibile incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore a ulteriori valori percentuali indicati nella Tabella 2 del citato decreto; nel caso in cui si sfori il rapporto percentuale tra la spesa del personale e le entrate correnti, è prevista la graduale riduzione annuale di tale rapporto fino al conseguimento nel 2025 del...