Dal 1.07.2025, il panorama dei rapporti di agenzia ha subito un vero e proprio "sisma" normativo con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC) per il settore commercio. Non ci troviamo di fronte a un mero maquillage contrattuale, ma a una riscrittura profonda che colma storiche lacune (un tempo fertili praterie per i contenziosi), obbligando i professionisti a una rilettura critica e immediata dei mandati in essere.Il cuore pulsante della riforma, e vera "mina vagante" nella quotidianità di studio, risiede nella rinnovata disciplina delle variazioni unilaterali del contratto. L'azienda preponente mantiene il potere di rimodulare l'assetto commerciale (zona, clienti, provvigioni), ma tale jus variandi viene finalmente recintato. Il nuovo impianto uniforma le soglie di incidenza economica alle più garantiste previsioni dell’AEC Industria: le modifiche peggiorative si classificano ora in lievi (0-5%), medie (5-15%) e sensibili (oltre 15%). Il calcolo dell'incidenza non è lasciato all'astrazione, ma va ancorato matematicamente alle provvigioni e altre somme corrisposte nell'anno civile precedente.Spunto operativo: la trappola delle variazioni "seriali" - Nella pratica professionale è fin troppo nota il malvezzo di alcune mandanti di procedere con variazioni "a macchia di leopardo": micro-riduzioni seriali che, prese singolarmente, si qualificano come lievi e sfuggono all'obbligo di preavviso. Il nuovo AEC disinnesca questa elusione introducendo...