Tra gli obiettivi da conseguire, il PNRR prevede entro il prossimo 31.03.2023 l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, che si applicherà alle nuove procedure a partire del 1.04.2023, mentre dal 1.07.2023 è prevista l’abrogazione del precedente Codice (D.Lgs. 50/2016) e l’applicazione delle nuove norme anche ai procedimenti già in corso.
Il nuovo Codice si compone di 5 libri e ha un numero di articoli (229) analogo a quello vigente, rispetto al quale, a una prima lettura, la disciplina delle diverse materie appare meglio sistematizzata. Come nel caso dei motivi di esclusione degli operatori economici dalle procedure di gara, disciplinati in unica soluzione nell’art. 80 del vigente Codice, e che, secondo la relazione illustrativa del nuovo Codice, ha registrato la maggior parte del contenzioso in materia di contratti pubblici: per le cause di esclusione non si fa alcuna distinzione tra “obbligatorie” e “facoltative”, le prime ad applicazione diretta, ossia nella totale assenza di margini valutativi da parte della stazione appaltante in merito alla sussistenza dei presupposti di esclusione.
Nella rinnovata formulazione l’intera disciplina è stata distribuita nei 5 diversi articoli dal 94 al 98:
art. 94 “Cause di esclusione automatica”: esclusione automatica qualora l’operatore economico o un suo rappresentante qualificato siano stati condannati per...