L'Inps ha disciplinato l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro previsto dal Decreto Agosto. Più nello specifico, il riferimento è a 2 diversi esoneri:
- art. 6: assunzioni/trasformazioni in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuate nel periodo intercorrente tra il 15.08 e il 31.12.2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso il medesimo datore di lavoro;
- art. 7: assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel medesimo periodo di cui sopra.
Durata massima - L'esonero per assunzioni/trasformazioni stabili ha una durata massima di 6 mesi ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. L'esonero dell'art. 7, invece, ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, in ogni caso non superiore ai 3 mesi: si noti che in caso di conversione dei predetti rapporti in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sarà possibile utilizzare anche ulteriori 6 mesi, ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.
Datori di lavoro beneficiari - Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.
Condizioni - L'accesso...