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Lavoro 07 Dicembre 2020

“Nuovo” esonero del D.L. 104/2020: finalmente ci siamo

La circolare Inps 133/2020 ha definitivamente dato il via alla misura di sostegno per le nuove assunzioni, come previsto dal Decreto Agosto.

L'Inps ha disciplinato l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro previsto dal Decreto Agosto. Più nello specifico, il riferimento è a 2 diversi esoneri: - art. 6: assunzioni/trasformazioni in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuate nel periodo intercorrente tra il 15.08 e il 31.12.2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso il medesimo datore di lavoro; - art. 7: assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel medesimo periodo di cui sopra. Durata massima - L'esonero per assunzioni/trasformazioni stabili ha una durata massima di 6 mesi ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. L'esonero dell'art. 7, invece, ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, in ogni caso non superiore ai 3 mesi: si noti che in caso di conversione dei predetti rapporti in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sarà possibile utilizzare anche ulteriori 6 mesi, ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto. Datori di lavoro beneficiari - Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo. Condizioni - L'accesso...

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