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Amministrazione e bilancio 21 Agosto 2026

Nuovo OIC 5: debiti, fondi e nuove voci degli schemi

Con l’abbandono della prospettiva di continuità, i debiti sono iscritti al valore di presunta estinzione, viene eliminato il fondo indistinto per i costi della procedura e negli schemi di bilancio entrano le voci A5-bis, A5-ter e B14-bis.

La nuova versione dell’OIC 5 “Bilanci di liquidazione”, pubblicata nel luglio 2026 e applicabile obbligatoriamente ai bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1.01.2027 (con facoltà di applicazione anticipata già dal 2026, par. 115), non si limita a ridefinire i criteri di valutazione delle attività, esaminati nella prima parte: l’abbandono della prospettiva di continuità produce effetti altrettanto rilevanti sul passivo, sui fondi, sul patrimonio netto e sugli schemi di bilancio.

Sul fronte del passivo, i debiti sono iscritti al valore di presunta estinzione (par. 77), potenzialmente superiore al nominale (interessi, penali) o inferiore, ma solo quando lo stralcio concesso dal creditore sia già efficace tra le parti alla data di formazione del bilancio: una trattativa ancora in corso non legittima la riduzione (par. 78). Anche per i debiti sono disapplicati costo ammortizzato e attualizzazione (par. 79).

Una delle novità più rilevanti riguarda i fondi rischi e oneri: l’OIC 5 non prevede più la costituzione di un fondo indistinto a copertura di tutti i costi futuri della procedura. I costi necessari e funzionali al suo ordinato svolgimento, compenso del liquidatore, personale indispensabile, interessi, utenze, locazione della sede legale, sono rilevati per competenza, secondo la relativa maturazione (par. 75). Diversamente, gli impegni contrattuali privi di utilità per la liquidazione (ad esempio canoni di magazzini inutilizzati o contratti di acquisto di beni non rivendibili) possono configurare contratti onerosi ai sensi dell’OIC 31 e richiedere un accantonamento specifico (par. 76).

È opportuno inoltre rammentare che il principio introduce, in via opzionale, la possibilità di valutare le attività al valore di realizzazione in liquidazione anche quando superiore al valore netto contabile, ma solo al ricorrere cumulativo di condizioni stringenti: differenza significativa rispetto al valore contabile, bene vendibile nelle condizioni attuali, vendita sostanzialmente certa con acquirente individuato, trattative in fase avanzata e prezzo attendibile (par. 86). L’opzione, se esercitata, va applicata a tutti i beni che soddisfano i requisiti (par. 87) e le rivalutazioni confluiscono nella nuova voce di conto economico A5-ter “Rivalutazioni della procedura liquidatoria” (par. 88).

Per quanto riguarda gli effetti sul patrimonio netto, le differenze derivanti dal passaggio ai nuovi criteri all’avvio della liquidazione, come richiamato nella prima parte a proposito dei crediti, costituiscono un cambiamento di principio contabile e sono rilevate, nel primo bilancio di liquidazione, direttamente in una specifica riserva di patrimonio netto denominata “Rettifiche di liquidazione”, nell’ambito delle “Altre riserve” (par. 34, richiamato per ciascuna categoria di attività ai par. 42, 46, 50, 56, 60 e 80). Le successive svalutazioni o riprese di valore, operate nei bilanci intermedi successivi fino a concorrenza del valore netto contabile iniziale, sono invece cambiamenti di stima e transitano regolarmente a conto economico.

Per dare conto delle novità sopra richiamate, gli schemi di stato patrimoniale e conto economico allegati al principio (Appendici A ed E per le società senza continuazione, B per quelle con attività in continuazione) introducono le voci A5-bis “Proventi della procedura liquidatoria” e B14-bis “Oneri della procedura liquidatoria”, che accolgono i componenti positivi e negativi derivanti dalla realizzazione delle attività in dismissione e dall’estinzione delle passività (par. 14, 20 e 27).