Con la pubblicazione della versione definitiva dell'OIC 5 “Bilanci di liquidazione”, l’OIC ha completato il progetto di revisione avviato dopo che l'OIC 11 aveva sospeso le disposizioni del previgente principio sul venir meno del going concern. Il nuovo standard disciplina i bilanci redatti dai liquidatori ai sensi dell'art. 2490 c.c. e si applica agli esercizi aventi inizio dal 1.01.2027, con facoltà di adozione anticipata dagli esercizi aventi inizio dal 1.01.2026; le società che già applicano la precedente versione possono mantenerla sino alla chiusura della procedura.
La modifica più significativa è di ordine concettuale: il bilancio di liquidazione perde la funzione prognostica di misurazione del capitale di liquidazione per divenire uno strumento di rendicontazione dell'andamento della procedura, mentre l'informativa sulle prospettive della liquidazione, sulla dinamica di incassi e pagamenti attesi e sulla capacità di soddisfare le obbligazioni è recuperata in nota integrativa. Da questa diversa finalità deriva un impianto valutativo improntato alla prudenza: in tal senso le attività, in quanto destinate alla vendita, sono valutate al minore tra il valore netto contabile all'avvio della liquidazione e il valore di realizzazione in liquidazione, inteso come prezzo di vendita al netto dei costi diretti di dismissione tenuto conto delle condizioni applicate nella fase liquidatoria. Le attività materiali e immateriali cessano di essere ammortizzate e non trovano applicazione l'OIC 9 né, per titoli, crediti e debiti, il costo ammortizzato e l'attualizzazione. I debiti sono iscritti al valore di presunta estinzione, superiore o inferiore al nominale per effetto di penali o stralci, questi ultimi rilevabili solo se efficaci tra le parti alla data di formazione del bilancio.
Le differenze che emergono dall'applicazione dei nuovi criteri all'avvio della liquidazione costituiscono un cambiamento di principio contabile e confluiscono nella riserva “Rettifiche di liquidazione” del patrimonio netto, mentre le successive svalutazioni e riprese di valore, nei limiti del valore netto contabile iniziale, transitano a conto economico quali cambiamenti di stima. Sul fronte degli oneri della procedura, il principio supera il fondo per costi e oneri di liquidazione (raramente stanziato nella prassi per l'aleatorietà delle stime pluriennali): i costi necessari e funzionali all'ordinato svolgimento della liquidazione (compenso del liquidatore, personale dedicato, utenze, locazione della sede) sono rilevati per maturazione, mentre solo i contratti non funzionali, privi di benefici per la procedura, configurano contratti onerosi ex OIC 31 con conseguente accantonamento.
Rilevante la novità introdotta in esito alla consultazione: al ricorrere di condizioni stringenti (scostamento significativo rispetto al valore contabile, bene vendibile alle condizioni attuali e certezza della vendita fondata su trattative in fase avanzata con acquirente individuato) è consentita la valutazione degli attivi al valore di realizzazione anche se superiore al valore netto contabile, con rivalutazione iscritta nella nuova voce A5-ter di conto economico e obbligo di applicazione a tutti i beni che soddisfano i requisiti. Anche gli schemi sono stati ridisegnati: in assenza di esercizio provvisorio l'attivo è classificato esclusivamente per natura, senza distinzione tra immobilizzato e circolante, con voci dedicate ai proventi (A5-bis) e oneri (B14-bis) della procedura liquidatoria; in presenza di continuazione, anche parziale, si adottano gli schemi ordinari integrati dalla voce E dell'attivo “Attività destinate alla liquidazione”, mentre ai rami in esercizio provvisorio continuano ad applicarsi i principi contabili ordinari. Completano il quadro le regole sul primo bilancio di liquidazione, sul bilancio finale (nel quale gli attivi non realizzati sono valutati al valore di realizzazione) e sulla revoca della liquidazione, con ripristino retroattivo dei criteri di funzionamento ai sensi dell'OIC 29 e divieto di ripristino degli oneri pluriennali e dell'avviamento cancellati.
