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Lavoro 12 Giugno 2020

Nuovo periodo di CIG Covid-19 con stratificazione di adempimenti

In attesa della circolare esplicativa sulle modifiche apportate dal D.L. 18/2020 e dal D.L. 34/2020, il comunicato Inps 6.06.2020 fornisce le prime istruzioni soffermandosi sui termini di operatività della norma. Le 5 date chiave: 31.05; 8.06; 18.06; 20.06; 30.06.

I giorni 31.05, 8.06, 18.06, 20.06 e 30.06 sono sicuramente date importanti nella gestione dei nuovi ammortizzatori con causale Covid-19. In relazione al primo termine del 31.05, l'Inps con messaggio 26.05.2020, n. 2183, ha precisato che il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguarda esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, che si collocano all'interno dell'arco temporale indicato dal c. 2-ter (23.02.2020-30.04.2020). Pertanto, nel periodo di sospensione dal 23.02 al 30.04 per CIGO o assegno ordinario, i datori di lavoro dovevano fare domanda all'Inps entro il 31.05. In relazione al secondo termine del 8.06, l'Inps precisa che tale disposizione ha natura ordinatoria e non perentoria ed è applicabile ai datori di lavoro autorizzati alla CIGD per il periodo 23.02.2020-30.04.2020 che non avessero ancora inviato il modello SR41. Come precisato dall'Inps, l'adempimento riguarda il pagamento delle mensilità di marzo e di aprile, mentre per le sospensioni effettuate nel mese di maggio, le aziende avranno un tempo congruo appena i dati sono resi disponibili dagli applicativi delle buste paghe dei lavoratori. Il 18.06 (30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 34/2020)...

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