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Paghe e contributi 17 Luglio 2026

Nuovo regime sanzionatorio Inpgi per committenti e freelance

Tra le novità, viene esteso alle ipotesi di omissione contributiva il ravvedimento operoso, già previsto per le ipotesi di evasione.

L’Inpgi, con la circolare 7.07.2026, n. 5, ha illustrato il nuovo regime sanzionatorio per committenti e assicurati, dopo l'approvazione del regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti. L’omissione contributiva prevista dall’art. 116, c. 8, lett. a) L. 388/2000 (Finanziaria 2001) ricorre in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge. L’art. 30, c. 1 lett. a) D.L. 2.03.2024, n. 19 ha integrato le disposizioni di cui all’art. 116 citato, riferite al mancato o tardivo versamento dei contributi previdenziali, prevedendo che se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione. Di fatto, è introdotto l’istituto del ravvedimento operoso, già previsto per le ipotesi di evasione contributiva, anche alle ipotesi di omissione contributiva.Ferma restando l’ordinaria misura della sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti in ragione d’anno sino al massimo del 40% dell’importo dovuto, se il pagamento avviene in unica soluzione entro 120 giorni dalla scadenza di legge e spontaneamente, ossia prima di contestazioni o richieste dell’ente previdenziale, la maggiorazione di 5,5 punti non trova applicazione. Per "unica...

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