Il D.L. 3/2020 convertito in L. 21/2020 ha introdotto il trattamento integrativo dei redditi e l'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, che iniziano a dispiegare i loro effetti con il mese di luglio. Da ricordare, inoltre, che il cd. “Decreto Rilancio” stabilisce che il trattamento integrativo (e il cd. bonus Renzi) spetti anche in caso di incapienza dovuta alla fruizione degli ammortizzatori sociali previsti per l'emergenza Covid-19. Si ritiene utile uno schema riassuntivo delle nuove misure.
Il trattamento integrativo spetta qualora l'imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente e comunque per redditi fino a 28.000 euro. L'importo riconosciuto è di importo pari a 600 euro (riproporzionato sui 6 mesi residui dell'anno a partire dal 1.07) per l'anno 2020 e 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021. Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro. I sostituti d'imposta lo riconoscono in via automatica ripartendolo tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1.07.2020 e ne verificano in sede di conguaglio la spettanza.
Qualora il trattamento integrativo si riveli non spettante, si provvederà al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il debito da conguaglio superi l’importo di 60 euro, il recupero sarà effettuato in 8 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio....