RICERCA ARTICOLI
Imposte dirette 09 Luglio 2026

Nuovo Tuir: guida operativa al riordino di Irpef e Ires

Con il D.Lgs. 117/2026 debutta il nuovo Tuir: 377 articoli e 9 allegati riordinano Irpef e Ires. In vigore dal 4.07.2026, si applica dal 1.01.2027. Struttura, coordinamenti sostanziali e primi riflessi operativi per gli studi.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 3.07.2026, n. 152 (S.O. n. 26) del D.Lgs. 19.06.2026, n. 117, il sistema delle imposte sui redditi volta pagina: dopo oltre 40 anni di stratificazioni sul D.P.R. 917/1986, il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, adottato in attuazione della delega fiscale di cui alla L. 111/2023 (come prorogata dalla L. 122/2024 e dalla L. 120/2025), raccoglie in un corpus unitario di 377 articoli e 9 allegati l'intera disciplina Irpef e Ires.

Attenzione al doppio binario temporale, primo profilo operativo da presidiare: il decreto è entrato in vigore il 4.07.2026, ma le sue disposizioni saranno applicabili a decorrere dal 1.01.2027. Pertanto, per tutto il periodo d'imposta 2026 il riferimento resta il Tuir previgente, mentre atti, pareri e contrattualistica destinati a produrre effetti dal 2027 dovranno già richiamare la nuova numerazione.

L'architettura è ripartita in 4 parti, ovvero:
- il regime ordinario (artt. 1-200, con Irpef, Ires, disposizioni comuni e rapporti internazionali);
- il regime speciale (artt. 201-307, che stabilizza cedolare secca, locazioni brevi, forfetario con i coefficienti aggiornati al 2025, premi di produttività, mance del settore turistico-alberghiero, impatriati, cooperative, tonnage tax e SIIQ);
- l'imposizione minima globale (artt. 308-360, che assorbe il D.Lgs. 209/2023);
- le disposizioni varie, transitorie e finali (artt. 361-377).

Il valore aggiunto per la pratica professionale sta anche negli allegati, tra i quali si segnalano:
- le definizioni Pillar Two (Allegato B);
- la tabella dei coefficienti di redditività del forfetario per codici ATECO (Allegato D);
- gli elenchi dei beni materiali e immateriali 4.0 richiamati dall'art. 364, estesi ad AI, digital twin, edge computing e cybersecurity industriale (Allegati E e F);
- gli elenchi dei Comuni rilevanti per i frontalieri con la Svizzera (Allegati H e I).

Sul piano sostanziale, le norme del D.P.R. 917/1986 sono state trasfuse senza modifiche di formulazione, salvo i coordinamenti con gli altri testi unici della riforma e con il Codice della crisi, che impone la sostituzione del “fallimento” con la “liquidazione giudiziale” in tutte le disposizioni su procedure concorsuali e operazioni straordinarie. È opportuno ricordare che, anche a seguito di queste novità, la giurisprudenza di legittimità e la prassi dell'Agenzia delle Entrate formatesi sulle corrispondenti norme previgenti conservano piena attualità, dovendosi escludere (proprio in ragione del carattere ricognitivo dell'intervento, confermato dalla relazione tecnica sull'assenza di effetti finanziari) qualsiasi valenza innovativa delle mere riformulazioni. Particolarmente utile, in questa prospettiva, l'art. 375, che consolida 20 norme di interpretazione autentica prima disperse in leggi speciali.
Restano, tuttavia, da vagliare con cura i punti in cui il coordinamento “sostanziale” potrebbe aver inciso sul perimetro applicativo delle singole disposizioni, e su questo sono attesi i primi documenti di prassi dell'Agenzia, indispensabili anche per l'adeguamento dei modelli dichiarativi.

Per studi e imprese si apre dunque un semestre di lavoro concreto: costruire le tavole di raccordo tra vecchia e nuova numerazione, aggiornare software, check-list, interpelli pendenti e clausole contrattuali con rinvii normativi, verificare i regimi speciali applicati dai clienti alla luce della nuova collocazione sistematica. Analoga attenzione merita l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili o non più attuali, che impone una ricognizione delle norme extra-codicistiche finora applicate per accertare se siano confluite nel nuovo testo o siano venute meno.