Come noto, pur nella sua riscrittura ad opera della L. 92/2012, l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori continua a prevedere, al comma 4, la massima tutela, quella reintegratoria, nel caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, laddove emerga l'insussistenza del fatto contestato o quando tale fatto rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, sulla base delle previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili.
Il successivo comma 7, prevede poi che il giudice possa applicare la medesima tutela anche nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La formulazione di quest'ultima previsione, tuttavia, pone concreti dubbi di legittimità costituzionale, in quanto prevede che, nell'ipotesi in cui il giudice accerti la manifesta insussistenza di un fatto posto a fondamento di un licenziamento per motivi economici, “possa” e non “debba” applicare la tutela anzidetta (ossia quella reintegratoria) in luogo di quella di cui al comma 5 (di carattere meramente risarcitorio).
La questione è stata recentemente rimessa al vaglio della Corte Costituzionale dal Tribunale di Ravenna con l'ordinanza 7.02.2020, sulla scorta, in sintesi, dei seguenti rilievi:
1) si tratterebbero in modo ingiustificatamente differenziato (a livello di tutele) situazioni del tutto identiche, ossia...